Impianti fotovoltaici - La normativa

La nuova normativa per gli impianti fotovoltaici

 

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La normativa per gli impianti fotovoltaici è recentemente cambiata: nel febbraio 2007 è stata emanato un nuovo Decreto Ministeriale che regola i rapporti tra utente ed ente erogatore.

"Scambio sul posto" o "Cessione alla rete"

 

La normativa prevede che l’utente possa scegliere tra due modalità di collegamento e di calcolo economico: "Scambio sul posto" o "Cessione alla rete". La possibilità di scelta tra queste due forme di connessione è concessa solo per impianti con potenza inferiore ai 20 kWp. Gli impianti più potenti dovranno essere collegati con il metodo della cessione alla rete, che prevede la vendita dell’energia al gestore e presuppone quindi in ogni caso il possesso della partita IVA.

 

Nello “Scambio sul posto” l’utente consuma l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e, se non basta, attinge dalla rete. Se produce energia e non la consuma, la immette in rete. Il gestore della rete, alla fine del periodo di calcolo, compensa i consumi con l’energia immessa e l’utente pagherà solo il conguaglio.

 

Secondo la normativa, se l’energia immessa è superiore a quella richiesta alla rete, l’utente non pagherà nulla e l’energia immessa verrà conteggiata per conguagli futuri, entro un periodo massimo di tre anni. Per ciascuna annata, l’utente potrà avere quindi una eccedenza di produzione da utilizzare per conguagli futuri entro i successivi tre anni. Di questa particolarità contrattuale è necessario tenere conto nel dimensionamento dell’impianto, in modo da produrre esattamente quanto viene consumato.

 

Nel caso della “Cessione alla rete”, l’energia prodotta e consumata riduce il prelievo di energia dalla rete, facendo risparmiare l’utente, mentre l’energia prodotta localmente e non consumata viene venduta al gestore della rete con tariffe fissate dalla normativa. Non è possibile compensare consumi e produzione elettrica su base mensile o annuale.

 

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L’incentivazione degli impianti

 

In base alla normativa D.M. del 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione si riconoscono tre tipologie di impianti a pannelli fotovoltaici, in funzione dell’integrazione architettonica:

In funzione della potenza installata e del grado di integrazione architettonica, sono state individuate delle tariffe di incentivo alla produzione di energia elettrica fotovoltaica, che vengono concesse sia per lo scambio sul posto sia per la cessione alla rete. Nel caso di cessione alla rete, le tariffe incentivanti si aggiungono alla tariffa con la quale il gestore della rete acquista l’energia elettrica in eccesso.

 

L’incentivazione dura 20 anni, oltre i quali l’utente continua a guadagnare sotto forma di risparmio per il mancato acquisto dell’energia prodotta e per l’eventuale vendita dell’energia al gestore. La tariffa si mantiene costante per tutto il periodo incentivato.

 

Nei casi seguenti la normativa prevede un ulteriore incentivo pari al 5% della tariffa incentivante:

 

Un ulteriore maggiorazione della tariffa incentivante è prevista per impianti con potenza inferiore a 20 kWp in caso di lavori di ristrutturazione dell’edificio servito dall’impianto, che portino ad un abbattimento del consumo energetico. La maggiorazione è pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica dell’edificio (riduzione minima 10%, maggiorazione massima 30%).

 

Per accedere al sistema incentivante, il proprietario dell’impianto deve semplicemente chiedere l’allacciamento al gestore locale della rete elettrica, secondo il sistema desiderato, allegando il progetto dell’impianto e gli altri documenti necessari. A lavori ultimati, il proprietario comunica al gestore locale la fine dei lavori, consegna la documentazione tecnica richiesta e chiede al gestore nazionale (GSE) l’applicazione dell’incentivazione. Entro 60 giorni, GSE comunica la tariffa incentivante applicabile e dà inizio all’incentivazione.

 

L’effetto delle tariffe incentivanti, unito all’effetto del risparmio per mancato acquisto e a quello dell’eventuale vendita di energia al gestore, rende il tempo di rientro dell’investimento in impianti fotovoltaici inferiore ai 10 anni.

 

Successivamente al periodo di rientro, il proprietario dell’impianto fotovoltaico ha il guadagno combinato dell’incentivazione, del risparmio e della eventuale vendita al gestore fino al ventesimo anno di vita dell’impianto. Oltre il ventesimo anno e fino alla fine del ciclo di vita dell’impianto, il proprietario beneficia del risparmio e della eventuale vendita al gestore.

 

 

 

 

 

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